Skip to main content

Pneumatici invernali: date, divieti e deroghe per il cambio delle gomme

23 Ottobre 2015

Lo scorso 15 ottobre è scattato in molte zone d’Italia l’obbligo di montare le gomme invernali. In questo articolo abbiamo raccolto per te tutte le date, i divieti e le deroghe correlate a questo tipo di operazione, comprese le recenti modifiche introdotte dal Ministero dei Trasporti.

Come ogni anno ci troviamo ad affrontare il tema degli penumatici invernali e delle catene da neve, obbligatori dal 15 ottobre in molte zone d’Italia. Il nostro Paese presenta infatti differenti situazioni climatiche, variabili a secondo della zona, portando la Legge Italiana a dover imporre l’obbligo di montare sul proprio veicolo i pneumatici invernali o le catene solo in alcune di esse.

La sanzione pecuniaria prevista per chi non rispetti tale obbligo varia tra gli 80 ed i 318 euro, ed è possibile consultare l’elenco delle zone interessate sul sito dell’ANAS (Link: http://www.stradeanas.it/index.php?/news/dettaglio/id/5351).

Date

Come anticipato, l’obbligo di montare i pneumatici invernali è scattato lo scorso 15 ottobre. Tale obbligo sarà attivo quindi fino al 15 aprile successivo.

Divieti

È vietato circolare con catene o pneumatici invernali dal 16 aprile al 14 ottobre. Ma al di là delle normativa, è importante tenere a mente quanto l’utilizzo estivo dei pneumatici invernali riduca drasticamente l’aderenza ed aumenti notevolmente l’usura.

Deroghe

Dal 2014 il Ministero dei Trasporti ha concesso un mese di proroga, sia prima del 15 ottobre sia dopo il 16 aprile, per permettere agli automobilisti di organizzarsi e procedere dunque all’adeguamento degli pneumatici. Nonostante sia concesso quindi del tempo in più, consigliamo a tutti di verificare se la propria zona sia coperta dall’obbligo e, in caso, di prenotare subito un appuntamento con il proprio gommista di fiducia.

Condividi questo articolo:
Torna su
Prenota il tuo appuntamento
Il nostro team risponderà nel più breve tempo
possibile!
Deruta
Ponte San Giovanni
Torgiano
=