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Cqc: requisiti della deroga in parola conto proprio

Cqc: requisiti della deroga in parola conto proprio
14 Luglio 2022

In seguito alle nuove disposizioni introdotte dal d.lgs 50 del 2020, sono subentrate casistiche controverse, che hanno richiesto chiarimenti da parte delle autorità competenti in fatto di deroga in parola e cqc.

I dubbi sui cambiamenti introdotti riguardano essenzialmente la portata delle deroghe previste ai trasporti commerciali effettuati in conto proprio.

Per meglio chiarire le disposizioni in merito alla qualificazione iniziale e formazione periodica (Cqc) per i conducenti di mezzi adibiti al trasporto cose e/o persone è stata emanata la circolare Prot.300/A/6887/21/111/2/2.

Vediamola nel dettaglio.

Deroghe Cqc in conto proprio

Partiamo dal presupposto che le deroghe al possesso della Cqc (carta qualificazione conducente) si applicano ai trasporti con fini non commerciali, cioè privi di remunerazione.
In tal caso, però, la deroga non può essere applicata direttamente al trasporto in conto proprio, in quanto attività eseguita sempre per fini commerciali o comunque funzionale all’attività dell’impresa.


Ne consegue che la deroga in parola per il trasporto di materiale, attrezzature e macchinari inerenti all’attività d’impresa, può essere estesa al trasporto in conto proprio solo se si verificano queste condizioni:

  • La guida del veicolo non deve rappresentare l’attività principale del conducente, cioè meno del 30% dell’orario lavorativo mensile.
  • Il materiale trasportato deve essere utilizzato dal conducente esercitando la propria attività, per esempio un’azienda che lavora nel settore dell’edilizia utilizza i materiali trasportati proprio per lavorare. (art.16 comma 1)

Mentre, non rientra nella deroga chi trasporta materiale a un cliente.

Sempre nell’art. citato, viene chiarita la posizione del trasporto di attrezzature con veicoli immatricolati come mezzi speciali.

A chi non può essere applicata la deroga per patente Cqc?


La deroga non può essere applicata qualora il conducente del mezzo speciale esegue la sola attività di guida, senza essere impiegato nell’uso delle attrezzature, del materiale trasportato in funzione del ciclo operativo o della destinazione d’uso delle attrezzature.

Inoltre perché la deroga venga applicata, sono richieste altre condizioni:

  • il conducente non deve essere stato assunto come autista, ma come magazziniere o operaio
  • il trasporto non rappresenta la fonte di guadagno del conducente (incidenza del trasporto sull’orario di lavoro complessivamente prestato)
  • il trasporto non incide sulla sicurezza stradale, quindi non può essere effettuato in casi di eccezionalità

Le norme attualmente non stabiliscono quale tipo di documentazione deve essere mostrata agli organi di Polizia per attestare il possesso dei requisiti descritti in precedenza, ma è possibile che le autorità richiedano di controllare la memoria di massa del tachigrafo per accertare che l’attività del conducente sia inferiore al 30% di quella lavorativa totale. (allegato 2)

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